Welfare

Crediti d’imposta per chi assume detenuti, anche le cooperative sociali sono impresa

Botta e risposta di Salvatore Pettinato sulle imprese benefeciarie dei crediti d'imposta per chi assume dal carcere

di Salvatore Pettinato

Sull?applicazione dell?art. 3 della legge 193/00 e del dm 25 febbraio 2002, n. 87 (credito d?imposta a favore di chi assume detenuti), vorremmo sapere se una cooperativa sociale è inclusa tra le imprese beneficiarie e se lo sono i detenuti, ammessi alle pene alternative. La legge 193/00 identifica i soggetti beneficiari con il termine impresa, concetto comprensivo di soggetti giuridici costituiti in forma di società cooperativa. Con il termine detenuti, il medesimo articolo identifica i soggetti da assumere al fine dell?ottenimento del credito d?imposta. Il dm 87/02, all?art. 1, prevede che il credito d?imposta sia concesso alle imprese che «assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro esterno ai sensi dell?art. 21 della l. 26 luglio 1975, n. 354 ?(omissis)». La norma fa riferimento a «detenuti o internati presso istituti penitenziari» e sembra che tale dizione escluda dall?applicazione della norma le imprese che assumono soggetti sottoposti alla pena alternativa dei domiciliari.


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